LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 12-12-2003
REGIONE CAMPANIA

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 60
del 22 dicembre 2003

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità
 
1. Per l’acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da 
 
parte degli assegnatari sono disposte modalità di alienazione 
 
agevolate rispetto alle ordinarie modalità previste dalla legge 
 
24 dicembre 1993, n. 560, sulla base delle condizioni e dei 
 
parametri di cui all’articolo 2.
 
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si 
 
applicano le disposizioni della legge n. 560/93 e della legge 
 
regionale 2 luglio 1997, n. 18.

ARTICOLO 2

Agevolazioni
 
1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 1 
 
possono essere alienati agli assegnatari che vi hanno titolo 
 
sulla base della vigente normativa in materia con le modalità di 
 
pagamento delle quote di anticipo e delle dilazioni indicate 
 
nella seguente tabella:
 

Reddito limite

Quota anticipo

Dilazione pagamento in anni

19.814,90

12%

15

16.984,20

8%

20

14.153,04

6%

25

 
2. Il reddito di cui al comma 1 è computato secondo le modalità 
 
previste dalla legge regionale n. 18/97, articolo 2, comma 1, 
 
lettera g).
 
3. Le dilazioni di pagamento sono concesse ad un interesse 
 
pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della 
 
parte del prezzo dilazionata.

ARTICOLO 3

Requisiti
 
1. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi coloro che rispondono 
 
ai requisiti di cui alla legge 560/93 e alla legge regionale n. 18 
 
/97.
 
2. Hanno altresì titolo all’acquisto i nuclei familiari che hanno in 
 
corso pratiche di voltura o regolarizzazione ai sensi della legge 
 
regionale n. 18/97 e della legge regionale 14 aprile 2000, n. 13, 
 
per le quali l’ente sollecita il parere della competente 
 
commissione provinciale di cui alla legge n. 18 /97, articolo 6, 
 
sull’esistenza dei requisiti per la sanatoria. In caso di acquisto 
 
da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di 
 
abitazione in favore dell’assegnatario.
 
3. Gli assegnatari, titolari di reddito familiare complessivo 
 
inferiore al limite fissato dal comitato interministeriale della 
 
programmazione economica -C.I.P.E. - ai fini della decadenza 
 
dal diritto all’assegnazione, o ultrasessantenni o portatori di 
 
handicap, che non intendono acquistare l’alloggio condotto in 
 
locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che 
 
non può essere alienato a terzi.

ARTICOLO 4

Piani di vendita
 
1. Gli istituti autonomi case popolari –II. AA. CC. PP.- e i comuni 
 
gestori di edilizia residenziale pubblica procedono, 
 
nell’attuazione dei piani di vendita approvati dalla regione, con 
 
le modalità di cui all’articolo 2.
 
2. Gli enti di edilizia residenziale pubblica che non hanno 
 
ancora definito i piani di vendita degli alloggi, entro sessanta 
 
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, formulano, 
 
sentiti i comuni non proprietari , piani di vendita per 
 
l’alienazione degli immobili nella misura massima del 
 
settantacinque per cento del patrimonio abitativo alienabile in 
 
ciascuna provincia, con precedenza alle unità immobiliari site 
 
in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti 
 
vendite, condomini misti. Sono esclusi dalla vendita i fabbricati 
 
di costruzione inferiore ai dieci anni.
 
3. Il piano di cui al comma 1 contiene le indicazioni del numero 
 
degli alloggi alienabili, le condizioni tecnico-economiche degli 
 
stabili, le fasi procedurali della cessione e le modalità di 
 
utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi 
 
per le finalità di cui all’articolo 5.
 
4. La Giunta regionale approva i piani di vendita, entro il termine 
 
di trenta giorni dalla trasmissione degli stessi, sentito 
 
l’osservatorio regionale sulla casa di cui alla legge regionale n. 
 
18/97, articolo 25. Se, trascorso tale termine, la Giunta 
 
regionale non ha approvato i piani o non ha formulato 
 
osservazioni, gli enti proprietari procedono all’alienazione in 
 
favore dei soggetti aventi diritto a norma della presente legge.

ARTICOLO 5

Risorse
 
1. Le risorse derivanti dall’alienazione degli alloggi di edilizia 
 
residenziale pubblica  sono destinate a piani di recupero e di 
 
riqualificazione – anche  attraverso acquisizione di aree – 
 
nonché alla costruzione di nuovi alloggi ed altre finalità tese a 
 
dare risposte ai bisogni abitativi.
 
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate fino al 
 
settantacinque per cento del ricavato. La quota restante è 
 
utilizzata per il ripianamento del deficit degli enti proprietari.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria
 
1. In favore degli II. AA. CC. PP. E dei comuni, a copertura delle 
 
eventuali minori entrate risultanti dall’applicazione delle 
 
agevolazioni previste dalla presente legge relativamente agli 
 
interessi delle somme non immediatamente introitabili, è 
 
stanziata la somma di euro 516.456,90 da attingere dal fondo 
 
unico delle risorse per l’edilizia residenziale pubblica – unità 
 
previsionali di base –U. P. B.- 1.3.10 del bilancio regionale.
 
2. Le risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al 
 
comma 1 sono ripartite in misura proporzionale alle eventuali 
 
minori entrate.

ARTICOLO 7

Dichiarazione di urgenza
 
1.La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello 
 
Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno 
 
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
 
Regione Campania.
 
Napoli, 12 dicembre 2003 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE
 
-BASSOLINO-



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