LEGGE REGIONALE N.
24 DEL 12-12-2003
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Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA |
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 1 Finalità 1. Per l’acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari sono disposte modalità di alienazione agevolate rispetto alle ordinarie modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, sulla base delle condizioni e dei parametri di cui all’articolo 2. 2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 560/93 e della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18. |
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ARTICOLO 2 Agevolazioni 1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 1 possono essere alienati agli assegnatari che vi hanno titolo sulla base della vigente normativa in materia con le modalità di pagamento delle quote di anticipo e delle dilazioni indicate nella seguente tabella:
2. Il reddito di cui al comma 1 è computato secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 18/97, articolo 2, comma 1, lettera g). 3. Le dilazioni di pagamento sono concesse ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata. |
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ARTICOLO 3 Requisiti 1. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi coloro che rispondono ai requisiti di cui alla legge 560/93 e alla legge regionale n. 18 /97. 2. Hanno altresì titolo all’acquisto i nuclei familiari che hanno in corso pratiche di voltura o regolarizzazione ai sensi della legge regionale n. 18/97 e della legge regionale 14 aprile 2000, n. 13, per le quali l’ente sollecita il parere della competente commissione provinciale di cui alla legge n. 18 /97, articolo 6, sull’esistenza dei requisiti per la sanatoria. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario. 3. Gli assegnatari, titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal comitato interministeriale della programmazione economica -C.I.P.E. - ai fini della decadenza dal diritto all’assegnazione, o ultrasessantenni o portatori di handicap, che non intendono acquistare l’alloggio condotto in locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non può essere alienato a terzi. |
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ARTICOLO 4 Piani di vendita 1. Gli istituti autonomi case popolari –II. AA. CC. PP.- e i comuni gestori di edilizia residenziale pubblica procedono, nell’attuazione dei piani di vendita approvati dalla regione, con le modalità di cui all’articolo 2. 2. Gli enti di edilizia residenziale pubblica che non hanno ancora definito i piani di vendita degli alloggi, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, formulano, sentiti i comuni non proprietari , piani di vendita per l’alienazione degli immobili nella misura massima del settantacinque per cento del patrimonio abitativo alienabile in ciascuna provincia, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti. Sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni. 3. Il piano di cui al comma 1 contiene le indicazioni del numero degli alloggi alienabili, le condizioni tecnico-economiche degli stabili, le fasi procedurali della cessione e le modalità di utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi per le finalità di cui all’articolo 5. 4. La Giunta regionale approva i piani di vendita, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli stessi, sentito l’osservatorio regionale sulla casa di cui alla legge regionale n. 18/97, articolo 25. Se, trascorso tale termine, la Giunta regionale non ha approvato i piani o non ha formulato osservazioni, gli enti proprietari procedono all’alienazione in favore dei soggetti aventi diritto a norma della presente legge. |
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ARTICOLO 5 Risorse 1. Le risorse derivanti dall’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono destinate a piani di recupero e di riqualificazione – anche attraverso acquisizione di aree – nonché alla costruzione di nuovi alloggi ed altre finalità tese a dare risposte ai bisogni abitativi. 2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate fino al settantacinque per cento del ricavato. La quota restante è utilizzata per il ripianamento del deficit degli enti proprietari. |
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ARTICOLO 6 Norma finanziaria 1. In favore degli II. AA. CC. PP. E dei comuni, a copertura delle eventuali minori entrate risultanti dall’applicazione delle agevolazioni previste dalla presente legge relativamente agli interessi delle somme non immediatamente introitabili, è stanziata la somma di euro 516.456,90 da attingere dal fondo unico delle risorse per l’edilizia residenziale pubblica – unità previsionali di base –U. P. B.- 1.3.10 del bilancio regionale. 2. Le risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al comma 1 sono ripartite in misura proporzionale alle eventuali minori entrate. |
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ARTICOLO 7 Dichiarazione di urgenza 1.La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Napoli, 12 dicembre 2003 IL PRESIDENTE -BASSOLINO- |